Interpretazioni normative del DPP
nella prospettiva di un rilancio di Canne
In data 15 novembre 2016 organi di stampa locale riportarono
un mio intervento in cui descrivevo, a grandi linee
l’ipotesi di un piano strutturale per Canne fatto in gran parte con
finanziamenti privati, attraverso una iniziativa di impresa per il
rilancio del sito. Tanto descrivevo al fine di un legittimo eventuale
ritorno economico pubblico-privato ove eventuali specializzate
società di capitali avessero voluto cimentarsi in poche mirate e
strategiche operazioni in bio-edilizia onde incrementare strutture
per attrattive eno-gastronomiche e/o ricettive nel contesto ecologico
ambientale di Canne.
Sempre nel medesimo intervento riferivo di una mia relazione
alla Commissione “Politiche dell’Innovazione” Comune di Barletta
prot. del 23/12/2013 presidenza Sciusco in cui, fondamentalmente,
ribadivo l’importanza delle norme perequative alla base di
qualsiasi operazione pubblico-privata nel contesto del nostro sito
archeologico.
Risultato di tutte queste mie dichiarazioni, un’assordante silenzio.
Con la presente, cercherò di esplicitare le basi normative
per alcune mie pertinenti osservazioni all’attuale voluminoso
documento programmatico preliminare al PUG inerenti il sito di
Canne.
Andiamo con ordine ed iniziamo a legare insieme tre rilevanti
espressioni che le nostre normative, sia regionali che nazionali,
ci offrono sul tema che mi appresto a svolgere, anche a beneficio
della nostra politica in generale ed in particolare per il sindaco di
Barletta e i due consiglieri regionali Caracciolo e Mennea.
Espressione n. 1
Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 7 del 14.01.2011 allegato
2, a pag. 54 la normativa regionale pugliese fa riferimento
alla esplicita pratica perequativa e quindi ci indica la norma Perequativa
e/o Compensativa di “acquisizione non onerosa di aree
e manufatti destinati alle opere pubbliche” (sottolineo “manufatti
destinati ad opere pubbliche”).
Espressione n. 2
Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 101 lett. E (Istituti
e luoghi della cultura): la descrizione del Parco Archeologico
riportata nell’art. 101 ci offre, involontariamente, una fedele raffigurazione
del nostro sito di Canne con la seguente descrizione “Il Parco Archeologico (per Canne come da delibera Consiglio
Comunale n. 32 dell’11/11/1994 e delibera Consiglio Comunale n.
4 del 10.01.1995) è un ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali…” (sottolineo “valori paesaggistici o
ambientali”).
Ed infine eccoci alla espressione n. 3
Diritto urbanistico a cura di Aldo Fiale (Edizioni giuridiche
SIMONE) XI edizione pag. 72 ecco cosa ci dice: “… nei tempi
recenti il metodo perequativo risulta comunque applicato nella
pianificazione di numerosi comuni. A titolo esemplificativo appare
opportuno ricordare che:
- nel comune di Roma i proprietari delle aree ricomprese
nell’ambito extraurbano, a valenza Ecologico-Ambientale (cosa
abbiamo noi a Barletta di rilevante valenza Ecologico-Ambientale
nel nostro ambito extra urbano?), a fronte di cessione del proprio
Diritto Edificatorio ivi localizzato (il riferimento è alle volumetrie
di antichi casali, ancorché diroccati) possono ottenere dalla
amministrazione comunale, una volumetria di valore immobiliare
corrispondente, da reperirsi nel diverso ambito della “città da
completare e trasformare, tra aree che già appartengono al comune
o che da questo saranno acquisite attraverso i programmi di riqualificazione
urbana e quelli di recupero urbano”.
Dopo aver citato anche questo realistico e concreto passaggio
di Diritto Urbanistico (che non da adito ad equivoci) andiamo a
verificare ciò che Azzurra Pelle, assessore alla Pianificazione del
Comune di Barletta, unitamente ai progettisti Fuzio e Cervini, ci
dicono a tale riguardo.
Con stile sobrio e molto sfumato ci danno, riguardo i nostri siti
storici extra urbani le seguenti dichiarazioni, letteralmente riprese
dal DPP (Documento Preliminare Programmatico al PUG) parte
schema pag. 26,
A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali:
4. “Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” e ancora,
a seguire: “valorizzare l’Edilizia e manufatti rurali tradizionali
anche in chiave di ospitalità agrituristica”;
ed ancora, continuando: “si individuano l’edilizia rurale storica
con particolare riguardo alle masserie del medio corso in riva
destra (Ofanto) al fine della loro conservazione, estesa anche ai
contesti di pertinenza”. Mi permetta assessore Pelle proprio riguardo
la conservazione dei citati manufatti, in che maniera si
dovrebbero conservare tali siti? Parliamo di mura gravemente diroccate
e ruderi con altrettanti monconi e tettoie divelte e vecchi
tufi in rovinoso sbriciolamento; esemplare è la Masseria Canne
poco distante dalla Cittadella.
Atteso che nel Documento Programmatico si parla di tutto e
di più su vari argomenti, perché non si è minimamente accennato
alla maniera, tecnicamente ed urbanisticamente, più opportuna
per la conservazione dei succitati siti masseriali in rovina?
Se il dettato del Documento Programmatico preliminare non
sarà ben approfondito ed allineato al Diritto urbanistico riguardo i
siti extra-urbani come Canne della Battaglia c’è il pericolo che in
futuro si possano realizzare atti speculativi… Gentile assessore Pelle, è troppo chiederle una risposta?
Giuseppe Dargenio
(febbraio 2017)
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