VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA OGGI
poteri delle guardie volontarie e doveri del cacciatore
A seguito della lettura di alcuni articoli pubblicati su vari
giornali (specie quelli redatti da alcune associazioni
venatorie e/o trattanti armi) in merito ai poteri delle guardie venatorie
volontarie attraverso i quali venivano evidenziate risicate
competenze e poteri, al fine di divulgare un utile servizio informativo
agli utenti (e non solo) e per evitare che i cacciatori possano
incorrere in gravi guai giudiziari, corre l’obbligo di puntualizzare
correttamente quali siano i poteri operativi in ambito venatorio
delle guardie volontarie alla luce dell’attuale quadro normativo.
1. Le guardie venatorie volontarie regolarmente nominate
dall’autorità, durante i loro servizi nei territori di competenza
(provincia) limitatamente all’applicazione delle leggi ed i regolamenti
nazionali e regionali in ambito venatorio sono Pubblici
Ufficiali.
2. Il cacciatore ha l’obbligo di esibire i documenti di rito durante
i controlli svolti dalle guardie venatorie volontarie, il rifiuto
determina per il cacciatore il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”-
art. 337 del codice penale.
3. Il rifiuto nel declinare le proprie generalità a pubblico ufficiale
in servizio implica l’applicazione del reato “rifiuto di generalità a pubblico ufficiale” - art. 651 del codice penale.
4. Le guardie venatorie volontarie svolgono funzioni di polizia
amministrativa e, esattamente come tutte le altre forze istituzionali
preposte alla vigilanza, possono contestare ed elevare
direttamente tutte le sanzioni amministrative previste dall’art. 31
della Legge n. 157/92 e dalle leggi e regolamenti regionali. Esse,
inoltre, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di
cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica. Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria. Questo, ed altro, in applicazione dell’art. 13
della Legge n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”.
5. Le province (l’ufficio caccia e pesca, non la polizia provinciale)
coordinano le attività operative delle guardie volontarie
attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle associazioni
per la pianificazione posta in essere sia dalla provincia che dalle
organizzazioni stesse. Questo senza ledere o contrastare le autonomie
delle stesse (Principio sancito anche dalla legge quadro sul
volontariato n. 266/91).
6. Il pubblico ufficiale che rileva un reato perseguibile d’ufficio
(quelli venatori sono perseguibili d’ufficio) ha l’obbligo di
sporgere denuncia (entro 48 ore) ad un ufficiale di polizia giudiziaria
o direttamente alla Procura della Repubblica competente
per territorio. La guardia volontaria (che durante i serviziè pubblico ufficiale), DEVE sporgere denuncia nei confronti del
cacciatore che in sua presenza compie un reato, questo in ottemperanza
all’articolo n. 331 del Codice di Procedura Penale. Se la
guardia non adempie compie essa stessa reato. In sostanza, avvia
comunque l’azione penale. (Di quanto detto vi è ampia e consolidata
giurisprudenza).
7. Vi è una sostanziale differenza dello status giuridico tra
le guardie venatorie volontarie e guardie zoofile volontarie: ad
entrambe la legge affida il compito di controllo e vigilanza sul
rispetto della legge n. 157/92 (legge quadro in materia di “protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e rispettive leggi e regolamenti regionali). Alle prime, nominate
con le procedure indicate nella citata legge quadro e del TULPS
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non sono specificate
le funzioni di polizia giudiziaria. Alle seconde, nominate
dalla legge n. 189/2004 (legge in materia di protezione degli animali) che all’art. 6 recita testualmente “La vigilanza sul rispetto
della presente legge e delle altre norme relative alla protezione
degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute”, sono riconosciute le funzioni
di polizia giudiziaria.
8. Inoltre, dalla lettura e presa d’atto della recente Sentenza
della Corte di Cassazione n. 11606/2012, si evince chiaramente
il seguente principio circa l’applicazione dell’art. 544 bis del codice
penale “maltrattamento di animali” anche in caso di violazione
delle leggi sulla caccia. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori
o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili
di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi
dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa
alla natura dell’attività che essi svolgono”.
Come si evince dalle chiarificazioni di cui sopra, i poteri operativi
delle guardie venatorie volontarie sono a tutt’oggi considerevoli.
Lo scrivente, nell’auspicare che le varie proposte di legge ancora
giacenti presso i competenti uffici ministeriali possano trovare
soluzione ed in considerazione del complesso quadro normativo
vigente, consiglia alle guardie volontarie di svolgere i propri
servizi con estrema professionalità e rispetto, evitando di inasprire
gli eventuali conflitti applicando la legge penale solo nel caso in
cui il cacciatore abbatta o ferisca animali non cacciabili durante la
stagione venatoria ed in caso di abbattimento di tutti gli animali al
di fuori del periodo consentito.
Nel ritenere che:
• Le incomprensioni siano il risultato dell’indifferenza, della
superficialità e della non adeguata conoscenza della materia.
• Risulta particolarmente grave l’atteggiamento di alcuni “irresponsabili” presidenti e coordinatori di associazioni i quali hanno
il compito di scegliere con particolare oculatezza le potenziali
guardie, di proporne le nomine, di istruirle e controllarne l’operato,
e che questo, purtroppo, non sempre viene svolto adeguatamente.
• Alcuni enti pubblici statali (che non hanno competenza in
materia penale e che non hanno di certo favorito la valorizzazione
di questa parte di società civile) ed enti locali (specie le province),
le quali spesso hanno relegato le guardie volontarie ed i loro responsabili
ad una sorta di sudditanza (quasi da garzone) mostrando
poca o alcuna considerazione per la categoria nonostante fra
esse vi siano anche svariate e variegate eccellenze operative.
• Ciascuno debba fare la propria parte per consentire più efficacemente
la tutela delle risorse faunistico-ambientali e confidando
nell’importante ruolo e responsabilità in capo alle istituzioni
ed alle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste per consentire
una attività venatoria sostenibile e nel rispetto delle leggi
dell’uomo e della natura.
Saluto tutti cordialmente.
Giuseppe Cava (dicembre 2013)
Dirigente del “Nucleo di Vigilanza ittico-faunistica,
ambientale ed ecologica” di Barletta (Bt)
Casella Postale n. 520 - 76121 - BARLETTA (Bt)
nucleodivigilanza.ifae@gmail.com
www.nucleodivigilanzaifae.it
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