IL PARCO DELL’OFANTO IN BREVE
Il parco naturale regionale denominato “Fiume Ofanto” viene istituito nel dicembre 2007 con la Legge Regionale n. 37/07.
I Comuni aventi aree ricadenti all’interno dello stesso sono: Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.
L’intera area del parco è divisa in due zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato prevalente l’interesse di protezione ambientale, e la zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all’interesse della protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.
Le finalità
In breve: conservare e recuperare gli equilibri ecologici; ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e riparali; …. promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche; monitorare l’inquinamento… assicurare la conservazione della lontra (lotra) presente sull’Ofanto…; recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema ideologico; mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando …. il prelievo in alveo di materiali litoidi; promuovere l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi; promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale; promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile…; promuovere e incentivare in agricoltura l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche; tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;
incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale…; allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta; promuovere attività culturali e per il tempo libero…; promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.
Le norme di tutela e salvaguardia del territorio
Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” sono vietate le attività:
a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell’autorizzazione;
b) prelevare in alveo materiali litoidi;
c) esercitare l’attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell’ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
f) asportare minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione;
g) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta;
j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
l) aprire discariche;
m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.
Stefania Patella (maggio 2008)
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